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Documento


104330
IDG760601376
76.06.01376 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
mazzacuva nicola
l' obbligo al segreto bancario e la sua rilevanza in sede penale
nota a cass. 18 luglio 1974, n. 2147
Banca borsa tit. cred., an. 28 (1975), fasc. 2-3, pt. 2, pag. 143-152
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d18124
teorico-sistematico
formale
l' a., dopo una precisa analisi della dottrina in materia di segreto bancario, rileva come l' elemento costante delle diverse opinioni dottrinali sia l' individuazione di un preciso fondamento giuridico del segreto bancario ricavabile da una fonte normativa, sia essa di tipo legislativo sia di tipo consuetudinario. l' a. concorda con la decisione in esame che rinviene il fondamento giuridico del segreto nella consuetudine e quindi ne esclude la sua rilevanza in sede penale. egli rileva quindi come la violazione di tale segreto da parte di un soggetto che non sia la banca non integri alcuna fattispecie criminosa. mentre quando sia la banca a rivelare notizie riguardanti i propri clienti, anche se essa non incorrera' in responsabilita' penale, sara' responsabile contrattualmente di tale violazione.
art. 622 c.p.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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