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Documento


104333
IDG760601379
76.06.01379 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
broli carlo
compensazione, conto corrente bancario e convenzione di assegno
nota a trib. genova 23 gennaio 1975
Banca borsa tit. cred., an. 28 (1975), fasc. 2-3, pt. 2, pag. 338-347
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d315
pratico
formale
la sentenza in esame e' criticabile a parere dell' a. in quanto limita, contro gli intendimenti della legge l' ambito di applicabilita' della compensazione nei rapporti bancari. infatti l' art. 1853 codice civile riafferma, in sede di rapporti bancari regolati in conto corrente, il principio generale della compensazione legale fra crediti e debiti reciprocamente esistenti tra 2 soggetti, da qualunque causa essi derivino. in tali rapporti la compensazione opera fra i vari conti in ogni momento ed indipendentemente dal termine di scadenza del rapporto o dal preavviso. per l' operativita' della compensazione e' necessario che il correntista ne sia informato mediante comunicazione, che acquista il valore di un atto unilaterale ad effetti recettizi. per l' a. la compensazione puo' a parere dell' a. essere fatta valere da parte della banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del correntista.
art. 1243 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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