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104340
IDG760601387
76.06.01387 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
airoldi antonio
conseguenze del nuovo diritto di famiglia sulla garanzia patrimoniale e sui contratti bancari
Banca borsa tit. cred., an. 28 (1975), fasc. 4, pt. 1, pag. 480-488
d30128; d3056; d315
pratico
formale
l' a. affronta il problema relativo all' incidenza del nuovo diritto di famiglia sulla garanzia generica rappresentata dal patrimonio del debitore che sia coniugato. infatti nel caso che il soggetto richiedente il fido sia coniugato e sia assoggettato al regime legale della comunione dei beni, la consistenza del suo patrimonio deve considerarsi dimezzata. in caso l' affidato sia una impresa individuale. la situazione del creditore dell' imprenditore e' migliore finche' dura il matrimonio di costui, in quanto il creditore potra' in caso di insolvenza liberamente soddisfarsi sui beni ed incrementi destinati all' impresa. in caso invece di separazione dell' imprenditore, il creditore potra' soddisfarsi su tali beni soltanto per la meta' del loro valore e in via sussidiaria dopo i creditori della comunione patrimoniale dei coniugi. nel caso invece di una societa' patrimoniale tra coniugi i creditori della societa' potranno sempre soddisfarsi sul patrimonio sociale. per il creditore di una impresa familiare invece, se vorra' conservare integra la garanzia dei beni aziendali, sara' necessario che tutti i partecipanti all' impresa familiare prestino fideiussione per le obbligazioni dell' imprenditore.
art. 2740 c.c. art. 177 c.c. art. 184 c.c. art. 189 c.c. art. 190 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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