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104345
IDG760601393
76.06.01393 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
stagno d' alcontres alberto
azione causale da assegno bancario e decorrenza dell' azione di regresso
nota a cass. 8 novembre 1974, n. 3430
Banca borsa tit. cred., an. 28 (1975), fasc. 4, pt. 2, pag. 412-414
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31410
pratico
formale
l' a. concorda con al sentenza in esame nel ritenere che l' azione causale da assegno bancario non puo' essere esercitata dal giratario nei confronti del proprio girante, quando il giratario abbia lasciato prescrivere l' azione di regresso. l' a. rileva quindi concordemente al giudicato come nel caso di specie non essendo stato effettuato alcun pagamento, si debba applicare alla fattispecie il primo comma dell' art. 75 della legge bancaria, per il quale l' azione di regresso deve considerarsi prescritta per il suo mancato esercizio nel termine di 6 mesi dall' avvenuta presentazione dell' assegno al pagamento.
art. 2935 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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