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104346
IDG760601394
76.06.01394 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
molle giacomo
liquidazione coatta amministrativa di aziende di credito, accertamento del passivo e tutela del segreto bancario
nota a ord. trib. milano 3 dicembre 1975 ord. trib. milano 22 dicembre 1975
Banca borsa tit. cred., an. 28 (1975), fasc. 4, pt. 2, pag. 449-460
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31302; d4040
teorico-sistematico
formale
l' a. critica le due ordinanze in esame che hanno riconosciuto come non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 209 comma 4 legge fallimentare e 78 comma 2 legge bancaria per il diverso procedimento disposto per l' accertamento dei crediti di un' azienda di credito in liquidazione coatta amministrativa, a seconda che si tratti di crediti privilegiati o chirografari, in riferimento all' art. 3 della costituzione, e quella relativa all' art. 78 ultimo comma legge bancaria, che dispone che i commissari liquidatori esibiscano al tribunale l' elenco dei creditori ammessi perche' se ne avvalga ove occorra per la decisione delle contestazioni, ma senza darne comunicazione alle parti in causa, in riferimento all' art. 24 della costituzione. l' a. infatti rileva come la non previsione di una istruttoria formale da parte dell' art. 78 legge bancaria si giustifichi dato il carattere ufficioso dell' accertamento dei crediti, mentre nei riguardi dell' art. 207 legge fallimentare, l' assenza di contraddittorio sia giustificata dall' impulso ufficiale che domina il procedimento in tutte le fasi. e' da aggiungere che essendo gli opponenti attori nel processo, e' a loro carico l' onere di produrre le prove del loro assunto. circa la seconda questione l' a. rileva come la mancata conoscenza dell' elenco dei creditori ammessi. non puo' costituire menomazione del diritto alla difesa della parti, dato che esse, per la tutela del segreto bancario, non sono ammesse ad impugnare l' ammissione al passivo dei crediti dei depositatori.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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