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104347
IDG760601395
76.06.01395 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
caputo eduardo
impugnabilita' del decreto di rigetto dell' istanza di concordato preventivo
nota a trib. napoli 25 febbraio 1975
Banca borsa tit. cred., an. 28 (1975), fasc. 4, pt. 2, pag. 481-486
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31300
pratico
formale
l' a. prende spunto dalla sentenza in esame per rilevare come debba ammettersi che la pronuncia di fallimento non costituisca un provvedimento necessariamente conseguenziale al rigetto dell' istanza di concordato preventivo. diversa portata viene ad assumere poi il provvedimento di rigetto a seconda che ad esso segua o no la sentenza dichiarativa di fallimento. quando a tale provvedimento non segua la sentenza dichiarativa, allora ad esso non puo' disconoscersi una perfetta autonomia e decisorieta', dato che esso rappresenta l' unica fonte degli effetti giuridici e patrimoniale che derivano al debitore da mancato accoglimento dell' istanza. all' opposto nel caso che al provvedimento segua contestualmente la dichiarazione di fallimento, e' certamente difficile configurare una autonoma funzionalita' di ciascuno dei provvedimenti.
art. 162 l. fall.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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