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Documento


104352
IDG760601418
76.06.01418 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
mazzarella ferdinando
processo, contraddittorio, norma processuale
Riv. trim. dir. proc. civ., an. 29 (1975), fasc. 1, pag. 62-92
d40; d401
teorico-sistematico
formale
partendo dall' affermazione che il contraddittorio non e' qualcosa di esterno al processo, ma il processo stesso, l' a. sostiene che esso e' il riflesso di un rapporto di parita' tra le parti che non manca di riflettersi nelle norme c.d. processuali e soltanto in queste giacche' fanno riferimento non a soggetti determinati ma a parti. ma la differenza tra norme sostanziali e processuali risiederebbe non tanto in questo quanto nel fatto che le seconde sono determinate dalla forma contraddittoria che tutti i prodotti possono assumere, il che spiega la vera natura della pretesa indifferenza della norma processuale. ne discende che la loro violazione non e' meno grave di quella delle norme sostanziali, perche' mentre questa costituisce una vicenda assolutamente individuale, l' inesecuzione della legge processuale e' un fatto collettivo: non potendo piu' verificarsi il contraddittorio (che esiste solo in quelle forme) si determina la scomparsa di uno stato che voglia fondarsi sull' equivalenza giuridica dei soggetti.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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