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104369
IDG760601839
76.06.01839 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
furgiuele giovanni
osservazioni sul diritto reale con riguardo alla sopraelevazione nel condominio
nota a cass. 28 settembre 1973, n. 2436
Riv. dir. civ., an. 21 (1975), fasc. 5, pt. 1, pag. 431-468
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30480
teorico-sistematico
formale
il diritto di sopraelevare ex art. 1127 codice civile, che ha natura reale, e' competenza accessoria alla titolarita' dell' ultimo piano o del lastrico solare e non rientra nell' ambito del diritto di proprieta' su questi ultimi, ne' e' diritto condominiale o di superficie. esso si inserisce nel rapporto soggettivo con la cosa in comproprieta' come potere di modificarne la struttura e si caratterizza nel contenuto per mezzo degli strumenti del potere (di sopraelevare) e del dovere (di rispettare le condizioni statiche dell' edificio e tutte le altre modalita' previste dalla legge). l' indennizzo dovuto ai condomini non ha la funzione di usi corrispettivi ma si inserisce in un rapporto e consegue all' esercizio del diritto, in quanto ne costituisce anche un presupposto e una modalita' vincolata. il diritto di sopraelevare, per sua natura, non e' prescrittibile mentre se la sopraelevazione si compie senza il rispetto dei vincoli configuranti la situazione soggettiva, si deve applicare l' usucapione ventennale.
art. 1127 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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