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104408
IDG760601452
76.06.01452 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
marasa' giorgio
primo commento alla legge 7 giugno 1974, n. 216, iv, legittimazione dell' azionista ed iscrizione nel libro dei soci
l. 7 giugno 1974, n. 216
Riv. dir. civ., an. 21 (1975), fasc. 1, pt. 2, pag. 35-71
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d3122
teorico-sistematico
formale
nella prospettiva dell' art. 20 comma 3 della legge 7 giugno 1974, n. 216, l' iscrizione nel libro dei soci non e' produttiva di effetti rispetto alla legittimazione dell' azionista e non e' piu' un onere di quest' ultimo ma un obbligo della societa' nei confronti dell' amministrazione finanziaria. cio' perche' la normativa obbligatoria dei titoli azionari non significa loro assoggettamento al regime dei titoli nominativi e perche' il possesso del titolo azionario qualificato dalla girata e' requisito necessario e sufficiente per l' esercizio di tutti i diritti sociali (cio' si desume da un' interpretazione estensiva dell' art. 4 comma 1 legge 29 dicembre 1962, n. 1745). alla luce delle innovazioni della legge n. 216 all' azionista, legittimato sia per girata che per atto pubblico, spetta in ogni caso il diritto all' annotazione; la richiesta di iscrizione rimane un suo onere quando la societa' debba fare determinate comunicazioni al socio. alla societa' incombe il dovere di aggiornare il libro dei soci tutte le volte che l' azionista manifesta, con il possesso dei titoli, la qualita' di socio. a tale dovere si aggiunge quello dell' iscrizione nel libro dei soci per fini fiscali (art. 5 comma 4 legge 29 dicembre 1962, n. 1745). l' iscrizione non puo' e non deve piu' essere effettuata quando l' azionista esercita soltanto il diritto sociale della percezione dei dividendi e in relazione ad essi abbia optato per l' imposizione definitiva.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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