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| IDG760601452 | |
| 76.06.01452 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| marasa' giorgio
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| primo commento alla legge 7 giugno 1974, n. 216, iv, legittimazione
dell' azionista ed iscrizione nel libro dei soci
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| l. 7 giugno 1974, n. 216
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| Riv. dir. civ., an. 21 (1975), fasc. 1, pt. 2, pag. 35-71
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d3122
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| teorico-sistematico
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| formale
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| nella prospettiva dell' art. 20 comma 3 della legge 7 giugno 1974, n.
216, l' iscrizione nel libro dei soci non e' produttiva di effetti
rispetto alla legittimazione dell' azionista e non e' piu' un onere
di quest' ultimo ma un obbligo della societa' nei confronti dell'
amministrazione finanziaria. cio' perche' la normativa obbligatoria
dei titoli azionari non significa loro assoggettamento al regime dei
titoli nominativi e perche' il possesso del titolo azionario
qualificato dalla girata e' requisito necessario e sufficiente per l'
esercizio di tutti i diritti sociali (cio' si desume da un'
interpretazione estensiva dell' art. 4 comma 1 legge 29 dicembre
1962, n. 1745). alla luce delle innovazioni della legge n. 216 all'
azionista, legittimato sia per girata che per atto pubblico, spetta
in ogni caso il diritto all' annotazione; la richiesta di iscrizione
rimane un suo onere quando la societa' debba fare determinate
comunicazioni al socio. alla societa' incombe il dovere di aggiornare
il libro dei soci tutte le volte che l' azionista manifesta, con il
possesso dei titoli, la qualita' di socio. a tale dovere si aggiunge
quello dell' iscrizione nel libro dei soci per fini fiscali (art. 5
comma 4 legge 29 dicembre 1962, n. 1745). l' iscrizione non puo' e
non deve piu' essere effettuata quando l' azionista esercita soltanto
il diritto sociale della percezione dei dividendi e in relazione ad
essi abbia optato per l' imposizione definitiva.
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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