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Documento


104416
IDG760601461
76.06.01461 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
segni mario
la "lettre de patronage" come garanzia personale impropria
Riv. dir. civ., an. 21 (1975), fasc. 2, pt. 1, pag. 126-178
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d305
teorico-sistematico
formale
la "lettre de patronage" o "lettera di gradimento" puo' essere di 3 tipi. il primo in cui la dichiarazione contiene solo l' approvazione del rapporto tra societa' controllata e banca e l' impegno della societa' madre di comunicare alla banca l' eventuale cessione delle azioni, non costituisce fonte ne' di un' obbligazione diretta ne' di un' obbligazione di garanzia. la societa' madre e' comunque responsabile se non comunica tempestivamente al creditore la cessione delle azioni o se fornisce una falsa dichiarazione. qualora a seguito della cessione derivi pregiudizio al creditore questi puo' recedere dal rapporto. il secondo tipo di "lettera di gradimento" contiene l' impegno giuridico della societa' madre di "esercitare la propria influenza" al fine del regolare adempimento del debito della societa' controllata; tale impegno si risolve nel dovere del socio sovrano di esercitare i poteri sociali che gli consentono di obbligare gli amministratori ad eseguire l' operazione promessa e di vigilare sull' andamento della societa' perche' le possibilita' di pagare non siano pregiudicate a priori. qualora la societa' controllante adempia a tali obblighi secondo buona fede e normale diligenza non e' responsabile dell' inadempimento della societa' controllata. il terzo tipo contiene l' impegno a fornire alla controllata i mezzi necessari per l' adempimento e/o l' assicurazione del pagamento da parte della controllata. nel primo caso, poiche' si assicura la solvibilita' della debitrice, chi ha rilasciato la "lettera" non e' responsabile se prova che l' inadempimento non dipende da mancanza di mezzi finanziari. nel secondo caso, qualora vi sia promessa di adempimento della societa' controllata, non si puo' discorrere di promessa del fatto del terzo perche' non si e' in presenza di un' autonoma obbligazione del promittente che, invece, assicurando la realizzazione dei diritti del promissario si obbliga in maniera accessoria rispetto all' obbligazione esistente tra societa' controllata e banca, dando vita ad una fattispecie da ricondurre allo schema della fideiussione; se invece si prometta in ogni caso il fatto materiale del pagamento la fattispecie va ricondotta alla promessa del fatto del terzo e quindi ad un' obbligazione autonoma assunta dalla controllante. da cio' consegue che il contenuto di tale obbligazione e' quello stabilito nell' accordo stipulato con la banca anche se differente da quello proprio del rapporto tra banca e affiliata. in questo caso, qualora venga assunto un obbligo piu' oneroso, si dovra' esaminare, caso per caso, se tale impegno sia dettato, invece che da un interesse della societa', da un interesse proprio conflittuale con questa. la "lettera" rilasciata dal socio di minoranza, non potendo questi influire sulle scelte della societa' debitrice assume il valore di una fideiussione se con essa si assicura il puntuale pagamento. qualora invece sia assunto l' impegno ad esercitare la propria influenza per il puntuale adempimento il comportamento dovuto e' totalmente diverso da quello richiesto al socio sovrano.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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