| la "lettre de patronage" o "lettera di gradimento" puo' essere di 3
tipi. il primo in cui la dichiarazione contiene solo l' approvazione
del rapporto tra societa' controllata e banca e l' impegno della
societa' madre di comunicare alla banca l' eventuale cessione delle
azioni, non costituisce fonte ne' di un' obbligazione diretta ne' di
un' obbligazione di garanzia. la societa' madre e' comunque
responsabile se non comunica tempestivamente al creditore la cessione
delle azioni o se fornisce una falsa dichiarazione. qualora a seguito
della cessione derivi pregiudizio al creditore questi puo' recedere
dal rapporto. il secondo tipo di "lettera di gradimento" contiene l'
impegno giuridico della societa' madre di "esercitare la propria
influenza" al fine del regolare adempimento del debito della societa'
controllata; tale impegno si risolve nel dovere del socio sovrano di
esercitare i poteri sociali che gli consentono di obbligare gli
amministratori ad eseguire l' operazione promessa e di vigilare sull'
andamento della societa' perche' le possibilita' di pagare non siano
pregiudicate a priori. qualora la societa' controllante adempia a
tali obblighi secondo buona fede e normale diligenza non e'
responsabile dell' inadempimento della societa' controllata. il terzo
tipo contiene l' impegno a fornire alla controllata i mezzi necessari
per l' adempimento e/o l' assicurazione del pagamento da parte della
controllata. nel primo caso, poiche' si assicura la solvibilita'
della debitrice, chi ha rilasciato la "lettera" non e' responsabile
se prova che l' inadempimento non dipende da mancanza di mezzi
finanziari. nel secondo caso, qualora vi sia promessa di adempimento
della societa' controllata, non si puo' discorrere di promessa del
fatto del terzo perche' non si e' in presenza di un' autonoma
obbligazione del promittente che, invece, assicurando la
realizzazione dei diritti del promissario si obbliga in maniera
accessoria rispetto all' obbligazione esistente tra societa'
controllata e banca, dando vita ad una fattispecie da ricondurre allo
schema della fideiussione; se invece si prometta in ogni caso il
fatto materiale del pagamento la fattispecie va ricondotta alla
promessa del fatto del terzo e quindi ad un' obbligazione autonoma
assunta dalla controllante. da cio' consegue che il contenuto di tale
obbligazione e' quello stabilito nell' accordo stipulato con la banca
anche se differente da quello proprio del rapporto tra banca e
affiliata. in questo caso, qualora venga assunto un obbligo piu'
oneroso, si dovra' esaminare, caso per caso, se tale impegno sia
dettato, invece che da un interesse della societa', da un interesse
proprio conflittuale con questa. la "lettera" rilasciata dal socio di
minoranza, non potendo questi influire sulle scelte della societa'
debitrice assume il valore di una fideiussione se con essa si
assicura il puntuale pagamento. qualora invece sia assunto l' impegno
ad esercitare la propria influenza per il puntuale adempimento il
comportamento dovuto e' totalmente diverso da quello richiesto al
socio sovrano.
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