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| IDG760601473 | |
| 76.06.01473 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| iudica giovanni
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| clausole di continuazione della societa' con gli eredi dell'
accomandatario
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| Riv. dir. civ., an. 21 (1975), fasc. 2, pt. 2, pag. 208-234
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d302; d3121
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| teorico-sistematico; pratico
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| formale; casistica
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| escluso che l' ipotesi della morte del socio accomandatario possa
essere disciplinata ex art. 2322 codice civile, l' a. sostiene che la
fattispecie va ricompresa nella normativa di cui all' art. 2284
codice civile, ammettendo pero' la possibilita' di derogare alla
disciplina in esso contenuta; in tale prospettiva l' a. si sofferma
in particolare sulle clausole di prosecuzione e sulla loro
ammissibilita'. in particolare si sostiene l' ammissibilita' della
clausola di continuazione facoltativa mentre si afferma che l'
apposizione delle clausole di continuazione obbligatoria e di
successione all' atto costitutivo di una societa' in nome collettivo
o di una societa' semplice sono inefficaci nei confronti dell' erede
del socio defunto. questa soluzione non sembra applicabile alla
societa' in accomandita, in cui si ammette una clausola in virtu'
della quale l' erede dell' accomandatario, accettando l' eredita',
acquista iure successionis la quota di capitale sociale gia'
spettante al de cuius, partecipando pero' alla societa' quale socio
accomandante. esaminate poi le differenti ipotesi cui puo' dare vita
la morte di un socio di societa' organizzate su base personale, l' a.
si sofferma sulle modalita' con cui opera il meccanismo successorio
in presenza di clausole di continuazione e di una pluralita' di eredi
ed afferma che, manente communione, i diritti alla partecipazione
sociale appartengono pro indiviso al gruppo dei coeredi mentre dopo
la divisione ciascun erede e' titolare di una pars quanta di eredita'
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| art. 2322 c.c.
art. 2284 c.c.
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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