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104427
IDG760601473
76.06.01473 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
iudica giovanni
clausole di continuazione della societa' con gli eredi dell' accomandatario
Riv. dir. civ., an. 21 (1975), fasc. 2, pt. 2, pag. 208-234
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d302; d3121
teorico-sistematico; pratico
formale; casistica
escluso che l' ipotesi della morte del socio accomandatario possa essere disciplinata ex art. 2322 codice civile, l' a. sostiene che la fattispecie va ricompresa nella normativa di cui all' art. 2284 codice civile, ammettendo pero' la possibilita' di derogare alla disciplina in esso contenuta; in tale prospettiva l' a. si sofferma in particolare sulle clausole di prosecuzione e sulla loro ammissibilita'. in particolare si sostiene l' ammissibilita' della clausola di continuazione facoltativa mentre si afferma che l' apposizione delle clausole di continuazione obbligatoria e di successione all' atto costitutivo di una societa' in nome collettivo o di una societa' semplice sono inefficaci nei confronti dell' erede del socio defunto. questa soluzione non sembra applicabile alla societa' in accomandita, in cui si ammette una clausola in virtu' della quale l' erede dell' accomandatario, accettando l' eredita', acquista iure successionis la quota di capitale sociale gia' spettante al de cuius, partecipando pero' alla societa' quale socio accomandante. esaminate poi le differenti ipotesi cui puo' dare vita la morte di un socio di societa' organizzate su base personale, l' a. si sofferma sulle modalita' con cui opera il meccanismo successorio in presenza di clausole di continuazione e di una pluralita' di eredi ed afferma che, manente communione, i diritti alla partecipazione sociale appartengono pro indiviso al gruppo dei coeredi mentre dopo la divisione ciascun erede e' titolare di una pars quanta di eredita'
art. 2322 c.c. art. 2284 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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