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Documento


105115
IDG760601930
76.06.01930 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bomis raimondo
nota a trib. chiavari 16 ottobre 1973
Riv. dir. ipot., an. 27 (1975), fasc. 1, pag. 55-65
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d43425; d30830; d4313
pratico
formale
l' a. ritiene in conformita' al tribunale, che l' art. 586 del codice di procedura civile da' al giudice dell' esecuzione soltanto il potere di ordinare la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie, e non anche delle trascrizioni delle domande giudiziali. per quanto riguarda queste ultime occorre che la domanda giudiziale abbia esaurita la sua funzione la quale permane durante tutto lo svolgimento della causa.
art. 2652 c.c. art. 2668 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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