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| IDG760700178 | |
| 76.07.00178 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| mazza marcello
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| sul trasferimento all' enel delle aziende elettriche e sull' obbligo
del sovraccanone in materia di concessione di utenze di acque
pubbliche
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| nota a cass. sez. un. 18 luglio 1973, n. 2100
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| Giur. agr. it., an. 23 (1976), fasc. 2, pt. 2, pag. 95-96
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d13001; d12001; d12002
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| aderendo alla sentenza e con richiami a precedenti giurisprudenziali,
l' a., dopo un breve cenno alla natura ed alle funzioni dell' enel,
osserva che il trasferimento delle aziende elettriche all' ente si
configura come successione a titolo particolare, senza obbligo di
restituzione all' organizzazione delle imprese private. ritiene che
debba negarsi l' automaticita' del trasferimento, occorrendo, secondo
la stessa lettera delle norme, un provvedimento di attuazione della
legge di nazionalizzazione. tale provvedimento, avendo valore di
legge, e' soggetto, secondo l' a., solo al sindacato della corte
costituzionale. aderisce poi al principio che, per la connessione tra
obbligo di pagare il canone e quello di pagare il sovraccanone,
questo abbia il suo presupposto nell' atto di concessione, non nell'
effettiva utilizzazione. pertanto, secondo l' a., il sovvraccanone e'
dovuto anche in caso di mancata realizzazione degli impianti. osserva
poi che solo le autorizzazioni, e non le concessioni, di cui all'
art. 9 decreto n. 342 del 1965, possono avere carattere provvisorio.
infine ritiene che tale norma non operi nei confronti delle aziende
degli enti locali, sottolineandone la diversita' di posizione
rispetto ai privati.
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| l. 6 dicembre 1962, n. 1643
r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775
d.p.r. 18 marzo 1965, n. 342
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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