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105192
IDG760700178
76.07.00178 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
mazza marcello
sul trasferimento all' enel delle aziende elettriche e sull' obbligo del sovraccanone in materia di concessione di utenze di acque pubbliche
nota a cass. sez. un. 18 luglio 1973, n. 2100
Giur. agr. it., an. 23 (1976), fasc. 2, pt. 2, pag. 95-96
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d13001; d12001; d12002
aderendo alla sentenza e con richiami a precedenti giurisprudenziali, l' a., dopo un breve cenno alla natura ed alle funzioni dell' enel, osserva che il trasferimento delle aziende elettriche all' ente si configura come successione a titolo particolare, senza obbligo di restituzione all' organizzazione delle imprese private. ritiene che debba negarsi l' automaticita' del trasferimento, occorrendo, secondo la stessa lettera delle norme, un provvedimento di attuazione della legge di nazionalizzazione. tale provvedimento, avendo valore di legge, e' soggetto, secondo l' a., solo al sindacato della corte costituzionale. aderisce poi al principio che, per la connessione tra obbligo di pagare il canone e quello di pagare il sovraccanone, questo abbia il suo presupposto nell' atto di concessione, non nell' effettiva utilizzazione. pertanto, secondo l' a., il sovvraccanone e' dovuto anche in caso di mancata realizzazione degli impianti. osserva poi che solo le autorizzazioni, e non le concessioni, di cui all' art. 9 decreto n. 342 del 1965, possono avere carattere provvisorio. infine ritiene che tale norma non operi nei confronti delle aziende degli enti locali, sottolineandone la diversita' di posizione rispetto ai privati.
l. 6 dicembre 1962, n. 1643 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 d.p.r. 18 marzo 1965, n. 342
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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