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105625
IDG761206407
76.12.06407 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
de taranto amilcare
il divorzio e il matrimonio concordatario
Nuova rass. legisl. dottr. giur., s. 2, an. 50 (1976), fasc. 3-4 (16 febbraio), pag. 318-324
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d301220; d30126
l' esame degli artt. 7 della costituzione e 34 del concordato consente di affermare che quest' ultimo atto non puo' essere modificato unilateralmente e che al sacramento del matrimonio "disciplinato dal diritto canonico", purche' trascritto nei registri dello stato civile, sono riconosciuti gli "effetti civili", secondo le prescrizioni del codice civile. in altre parole, il matrimonio canonico e' recepito nell' ordinamento italiano in tutta la sua essenza e regolamentazione, comprese le regole della assoluta indissolubilita'; produce i medesimi effetti civili del matrimonio civile e assoggetta alla giurisdizione ecclesiastica entrambi i coniugi. la medesima concezione del matrimonio concordatario quale matrimonio disciplinato dal diritto canonico, a cui e' riconosciuto effetto civile nell' ordinamento giuridico italiano, e' stata sostenuta da alcuni valorosi giuristi, quali il torrente, il messineo e il del giudice. tutto cio' conferma in maniera schiacciante l' illegittimita' costituzionale dell' art. 2 della legge sul divorzio e la mancanza di ogni validita' nelle tesi della corte costituzionale con cui e' stata dichiarata non fondata tale questione di illegittimita'.
art. 34 l. 27 maggio 1929, n. 810 art. 7 cost. c. cost. 5-8 luglio 1971, n. 169 art. 2 l. 1 dicembre 1970, n. 898
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