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105626
IDG761206408
76.12.06408 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
fiore domenico
le nozze dei minorenni nel nuovo diritto di famiglia
Nuova rass. legisl. dottr. giur., s. 2, an. 50 (1976), fasc. 3-4 (16 febbraio), pag. 325-328
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d1802
il fatto che il codice di diritto canonico stabilisca l' eta' minima degli sposi al quattordicesimo anno per la donna e al sedicesimo per l' uomo, mentre per la nuova legge italiana l' eta' minima e' quella dei diciotto anni compiuti, fa si' che un matrimonio concordatario possa essere valido per la chiesa e nullo per lo stato. come deve regolarsi l' ufficialedi stato civile quando riceve gli atti di matrimonio che un ministro di culto cattolico trasmette per la trascrizione? nel caso di matrimonio concordatario celebrato, a norma dell' art. 13 della legge 27 maggio 1929, n. 847, tra sposi che non abbiano compiuto l' eta' stabilita dal codice civile, l' ufficiale dello stato civile dovra' ugualmente procedere alla trascrizione dell' atto di matrimonio. piu' in particolare, egli ha il compito: 1) di procedere agli accertamenti necessari; 2) di procedere all' affissione dell' avviso che, pur non sostituendo la pubblicazione non fatta, ha lo scopo di accertare eventuali impedimenti al matrimonio; 3) di trascrivere l' atto di matrimonio solo dopo che l' avviso o gli avvisi siano stati restituiti con il referto dell' avvenuta affissione per dieci giorni consecutivi.
art. 4 l. 19 maggio 1975, n. 151 art. 12 l. 27 maggio 1929, n. 847 art. 13 l. 27 maggio 1929, n. 847
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