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105632
IDG761206414
76.12.06414 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cresta primo
considerazioni sulla prova di alfabetismo
Nuova rass. legisl. dottr. giur., s. 2, an. 50 (1976), fasc. 3-4 (16 febbraio), pag. 315-316
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d14213
l' art. 14 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali stabilisce che qualsivoglia iscritto nelle liste elettorali e' eleggibile a consigliere comunale purche' sappia leggere e scrivere: la relativa prova dev' essere fornita entro dieci giorni dalla notificazione dell' elezione. in generale la giurisprudenza non ha interpretato tale norma con eccessivo rigore: essa ha, infatti, ritenuto che forme. modalita' e termini non sono prescritti a pena di nullita', unico elemento valido rimanendo la dimostrazione o l' inequivocabile notorieta' che l' eletto sappia effettivamente leggere e scrivere. avendo tale norma offerto piu' volte il destro al malcostume politico, sarebbe opportuno sopprimere il citato art. 14 e modificare l' art. 28 dello stesso testo unico, nel senso che la dichiarazione di accettazione della candidatura sia stesa di pugno dall' interessato e valga a dimostrare anche il suo alfabetismo.
art. 14 d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570
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