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| IDG761206416 | |
| 76.12.06416 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| padoin paolo
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| regioni e funzioni delegate
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| Nuova rass. legisl. dottr. giur., s. 2, an. 50 (1976), fasc. 3-4 (16
febbraio), pag. 302-305
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d03130
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| accanto alle funzioni delegate o delegabili dallo stato alle regioni,
l' art. 118 della costituzione prevede la delega di funzioni dalla
regione agli altri enti locali. quest' ultimo istituto- il cui
spirito va inteso nel senso di facilitare la collaborazione con gli
enti locali- e' stato finora ignorato od ostacolato dalle regioni a
statuto speciale e disatteso, pur se riaffermato dal punto di vista
legislativo, da quelle ordinarie, contraddicendo, con cio', le
intenzioni del costituente che lo aveva previsto come metodo normale
di esercizio delle funzioni amministrative da parte delle regioni.
venendo comunque a parlare della pratica regolamentazione dell'
istituto della delega nelle varie regioni a statuto ordinario, si
osserva che: 1) quasi tutti gli statuti hanno richiesto l' adozione
di un atto legislativo per l' istituzione della delega; 2) per quanto
riguarda il controllo sugli atti e deliberazioni prese nell'
esercizio delle funzioni delegate dalla regione, esso e' stato
attribuito a un organo regionale di controllo, mentre la legge scelba
escludeva che esso potesse passare dallo stato alla regione; 3) e'
ora legislativamente prevista a favore delle regioni la facolta' di
subdelegare agli enti locali le funzioni delegate dallo stato e di
disciplinare i relativi poteri di indirizzo; 4) la revoca della
delega e' prevista, per lo piu', come istituto di carattere
straordinario che interviene soltanto in caso di palesi violazioni
della legge o delle direttive regionali e che puo' effettuarsi
secondo procedure che garantiscono al massimo l' ente delegato.
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| art. 118 cost.
art. 4 l. 22 luglio 1975, n. 382
art. 6 l. 22 luglio 1975, n. 382
art. 62 l. 10 febbraio 1953, n. 62
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