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105635
IDG761206417
76.12.06417 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
massimino stefano
i beni demaniali delle "province siciliane"
Nuova rass. legisl. dottr. giur., s. 2, an. 50 (1976), fasc. 3-4 (16 febbraio), pag. 334-339
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d1301
lo statuto della regione siciliana sopprime, nell' ambito della regione stessa, le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano: al posto delle soppresse province, sono stati istituiti- nel 1955- i liberi consorzi fra comuni, come organi intermedi fra il comune e la regione. il libero consorzio- denominato "provincia regionale"- sorge, per espressa volonta' del legislatore, come ente pubblico non territoriale e ad esso, con la legge di approvazione dello statuto, sono stati attribuiti i beni dei cessati enti autarchici provinciali. dal momento che gli artt. 822 e 824 del codice civile attribuiscono la titolarita' dei beni demaniali solo agli enti pubblici territoriali, e' pero' facile dedurre che la disposizione ora ricordata si riferisce esclusivamente ai beni patrimoniali dei cessati enti autarchici e non a quelli demaniali, la cui titolarita' potrebbe essere attribuita invece ai comuni o alle regioni. avendo pero' taciuto la legge a tale riguardo, ed essendo esclusa per i liberi consorzi e per l' attuale amministrazione straordinaria degli stessi la titolarita' di detti beni, e' logico che essa debba ritenersi attribuita allo stato. nel frattempo, comunque, ne consegue la carenza, nelle amministrazioni straordinarie, di qualunque potere sui predetti beni demaniali, con particolare riguardo alla polizia demaniale ed alla potesta' d' imposizione tributaria per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche, e di conseguenza l' illegittimita' delle relative spese e attivita'.
art. 15 r.d.lg. 15 maggio 1946, n. 455 d.p.r. 29 ottobre 1955, n. 6
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