| lo statuto della regione siciliana sopprime, nell' ambito della
regione stessa, le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti
pubblici che ne derivano: al posto delle soppresse province, sono
stati istituiti- nel 1955- i liberi consorzi fra comuni, come organi
intermedi fra il comune e la regione. il libero consorzio- denominato
"provincia regionale"- sorge, per espressa volonta' del legislatore,
come ente pubblico non territoriale e ad esso, con la legge di
approvazione dello statuto, sono stati attribuiti i beni dei cessati
enti autarchici provinciali. dal momento che gli artt. 822 e 824 del
codice civile attribuiscono la titolarita' dei beni demaniali solo
agli enti pubblici territoriali, e' pero' facile dedurre che la
disposizione ora ricordata si riferisce esclusivamente ai beni
patrimoniali dei cessati enti autarchici e non a quelli demaniali, la
cui titolarita' potrebbe essere attribuita invece ai comuni o alle
regioni. avendo pero' taciuto la legge a tale riguardo, ed essendo
esclusa per i liberi consorzi e per l' attuale amministrazione
straordinaria degli stessi la titolarita' di detti beni, e' logico
che essa debba ritenersi attribuita allo stato. nel frattempo,
comunque, ne consegue la carenza, nelle amministrazioni
straordinarie, di qualunque potere sui predetti beni demaniali, con
particolare riguardo alla polizia demaniale ed alla potesta' d'
imposizione tributaria per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche,
e di conseguenza l' illegittimita' delle relative spese e attivita'.
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