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Documento


105638
IDG761206420
76.12.06420 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
grisi alfonso
rapporto tra la giunta municipale ed il consiglio comunale
Nuova rass. legisl. dottr. giur., s. 2, an. 50 (1976), fasc. 3-4 (16 febbraio), pag. 311-313
d14210; d14211
l' a. prende lo spunto dalla deliberazione di una giunta municipale relativa alla "presa d' atto" delle dimissioni di un assessore, contro la quale e' stato interposto ricorso per presunte irregolarita' procedurali, per analizzare l' istituto delle dimissioni nell' ambito dell' amministrazione comunale. egli prende in esame i seguenti punti: 1) la seduta nella quale fu adottata la deliberazione, convocata senza avvisi scritti, deve ritenersi ugualmente regolare; 2) la giunta e' competente a deliberare la presa d' atto delle dimissioni di un assessore; 3) le dimissioni spiegano la loro efficacia rispetto al dimissionario fin dal momento in cui vengono espresse, mentre rispetto all' organo e quindi ai terzi diventano efficaci dopo la presa d' atto; 4) il rapporto tra il consiglio comunale e la giunta municipale e' posto su di un piano di assoluta indipendenza, in cui al primo non e' data la possibilita' ne' di giudicare o sindacare l' operato della seconda, ne' di sostituirsi ad essa, spettando la sostituzione quale ius ad officium agli organi dello stato, e quale ius ad agendum alla regione; 5) a favore del sindaco e della giunta si applica l' istituto della "prorogatio" tra il quarantaseiesimo giorno antecedente la data fissata per la rinnovazione del consiglio comunale e l' insediamento delle nuove cariche; 6) oltre alla scadenza nel periodo prescritto o prefissato, determinano la perdita totale o parziale dei membri del consiglio e della giunta: le dimissioni e le riduzioni a piu' della meta' dei componenti, la variazione territoriale per distacco o aggregazione, lo scioglimento per le cause previste dalla norma, l' impossibilita' di funzionamento per l' equivalenza di forze contrapposte, l' approvazione del bilancio preventivo, ecc..
art. 10 t.u. 3 marzo 1934, n. 383 art. 158 r.d. 12 febbraio 1911, n. 297 art. 8 t.u. 16 maggio 1960, n. 570
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