| il decreto-legge 8 luglio 1974, n. i61, che scaglionava nel tempo l'
accoglimento delle domande di pensionamento ai sensi della legge 24
maggio 1970, n. 336, presentate dopo il 30 giugno 1974 e quelle non
ancora proposte, fu convertito nella legge 14 agosto 1974, n. 355.
secondo alcuni interpreti ed enti interessati, la legge in questione
avrebbe implicitamente esteso lo scaglionamento anche a quella parte
di domande di collocamento a riposo che pur essendo state presentate
prima del 30 giugno avevano richiesto una data successiva per l'
effettivo collocamento in quiescenza. la tesi che vuole estesi i casi
da sottoporre a scaglionamento non sembra pero' debba essere accolta:
essa, infatti, urta contro l' interpretazione letterale della legge,
che in realta' non dice nulla di nuovo al riguardo. una simile
interpretazione sarebbe in contraddizione con lo spirito stesso della
legge e la norma, cosi' interpretata, sarebbe addirittura da
considerarsi incostituzionale per violazione del principio di
uguaglianza. anche esaminando la questione sotto un profilo
sistematico, le conclusioni sono analoghe: e' infatti da ritenersi
che il legislatore, se avesse voluto estendere i casi di
scaglionamento, lo avrebbe detto chiaramente, essendo questo il punto
piu' importante e innovativo della legge. il ricorso ai principi
generali dell' ordinamento giuridico dello stato e al principio della
correttezza parlamentare sembrano ulteriormente contribuire alla
svalutazione di tale modo d' interpretare la legge in questione.
comunque, se per ipotesi i dubbi prospettati dovessero essere risolti
a favore dell' interpretazione estensiva, sembra tuttavia che l'
innovazione della legge non debba essere considerata retroattiva.
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