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105668
IDG761206450
76.12.06450 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
conte emilio
silenzio-rigetto e decisione tardiva
tar pi 18 novembre 1975, n. 321
Giur. merito, an. 8 (1976), fasc. 4-5, pt. 3, pag. 142-149
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d15124
il caso in esame riguarda l' impugnazione di una decisione tardiva emanata dalla giunta provinciale amministrativa in seguito a ricorso gerarchico improprio. il collegio, dopo aver giustamente ritenuta applicabile al ricorso gerarchico improprio la nuova disciplina sul silenzio-rigetto dettata nel 1971 per il ricorso gerarchico, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento della giunta, in quanto avrebbe determinato la riapertura di termini perentori gia' scaduti. tutto cio' evidentemente nel presupposto che il silenzio serbato dall' amministrazione abbia natura sostanziale, producendo a tutti gli effetti il rigetto del ricorso amministrativo: il provvedimento sopravvenuto alla scadenza dei 90 giorni non potrebbe -percio'- mai valere come decisione tardiva, ma solo come provvedimento di amministrazione attiva e quindi adottabile solo nel caso in cui l' autorita' disponga dei necessari poteri. sul problema dell' ammissibilita' della decisione tardiva occorre invece osservare che le recenti leggi di riforma del sistema di giustizia amministrativa configurano il silenzio-rigetto come un semplice comportamento omissivo, privo di qualsiasi significato, semplice presupposto processuale per adire il giudice amministrativo. di conseguenza, si deve ritenere che il potere di decidere che non sia mai stato esercitato non si estingue, non si consuma ipso iure alla scadenza dei 90 giorni; anzi il suo concreto esercizio puo' dar luogo a conseguenze diverse che non sempre sono inutili, ma che spesso invece ben s' innestano nell' ordinamento giuridico.
art. 32 l. 11 giugno 1971, n. 426 art. 6 d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199 tar pi 18 novembre 1975, n. 321
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