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| IDG761206450 | |
| 76.12.06450 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| conte emilio
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| silenzio-rigetto e decisione tardiva
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| tar pi 18 novembre 1975, n. 321
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| Giur. merito, an. 8 (1976), fasc. 4-5, pt. 3, pag. 142-149
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d15124
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| il caso in esame riguarda l' impugnazione di una decisione tardiva
emanata dalla giunta provinciale amministrativa in seguito a ricorso
gerarchico improprio. il collegio, dopo aver giustamente ritenuta
applicabile al ricorso gerarchico improprio la nuova disciplina sul
silenzio-rigetto dettata nel 1971 per il ricorso gerarchico, ha
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento
della giunta, in quanto avrebbe determinato la riapertura di termini
perentori gia' scaduti. tutto cio' evidentemente nel presupposto che
il silenzio serbato dall' amministrazione abbia natura sostanziale,
producendo a tutti gli effetti il rigetto del ricorso amministrativo:
il provvedimento sopravvenuto alla scadenza dei 90 giorni non
potrebbe -percio'- mai valere come decisione tardiva, ma solo come
provvedimento di amministrazione attiva e quindi adottabile solo nel
caso in cui l' autorita' disponga dei necessari poteri. sul problema
dell' ammissibilita' della decisione tardiva occorre invece osservare
che le recenti leggi di riforma del sistema di giustizia
amministrativa configurano il silenzio-rigetto come un semplice
comportamento omissivo, privo di qualsiasi significato, semplice
presupposto processuale per adire il giudice amministrativo. di
conseguenza, si deve ritenere che il potere di decidere che non sia
mai stato esercitato non si estingue, non si consuma ipso iure alla
scadenza dei 90 giorni; anzi il suo concreto esercizio puo' dar luogo
a conseguenze diverse che non sempre sono inutili, ma che spesso
invece ben s' innestano nell' ordinamento giuridico.
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| art. 32 l. 11 giugno 1971, n. 426
art. 6 d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199
tar pi 18 novembre 1975, n. 321
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