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| IDG761206451 | |
| 76.12.06451 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| romano salvatore alberto
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| "gemellaggio" e spese facoltative dei comuni
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| tar to 13 febbraio 1976, n. 118
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| Giur. merito, an. 8 (1976), fasc. 4-5, pt. 3, pag. 135-136
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d18972
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| il tribunale ha affermato che le spese di un ente locale relative ad
un viaggio all' estero nel quadro di rapporti di "gemellaggio" non
possono considerarsi obbligatorie e non rientrano neanche tra le
spese facoltative autorizzabili ai sensi dell' art. 314 della legge
comunale e provinciale ovvero in base al generale principio enunciato
dall' art. 312 della stessa legge. la decisione del tribunale, giusta
nell' interpretazione del citato art. 314, non sembra da condividersi
nella parte in cui afferma che le spese in questione non possono
rientrare neppure tra le spese facoltative genericamente indicate
dall' art. 312. l' interprete dovrebbe sforzarsi di suggerire una
lettura di tale norma compatibile con quei principi costituzionali
che hanno fatto del comune un ente politico oltre che amministrativo
e che hanno ampliato le sue funzioni al punto da ricomprendervi anche
tutto quell' insieme di attivita' attraverso cui si esprime appunto
la vita politica del comune. di conseguenza, data la genericita' del
dettato dell' art. 312, sembra che in tal modo le spese in questione
possano ben essere ricomprese tra quelle facoltative, trattandosi di
attivita' che non necessitano di particolari giustificazioni per
essere annoverate tra quelle di interesse comunale. altrimenti,
nonostante le affermazioni del tribunale, possono apparire fondate le
sollevate questioni di legittimita' costituzionale aventi ad oggetto
la delimitazione delle spese facoltative compiuta dall' art. 312, in
quanto lesiva delle autonomie locali.
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| art. 314 r.d. 3 marzo 1934, n. 383
art. 312 r.d. 3 marzo 1934, n. 383
tar to 13 febbraio 1976, n. 118
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