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| IDG761206453 | |
| 76.12.06453 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| romano salvatore alberto
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| in tema di silenzio-rifiuto
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| tar si 18 aprile 1975, n. 102
tar to 28 novembre 1974, n. 151
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| Giur. merito, an. 8 (1976), fasc. 4-5, pt. 3, pag. 151-156
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d15124
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| l' art. 5 della legge comunale e provinciale del 1934 disponeva che,
trascorsi inutilmente 120 giorni dalla data di presentazione del
ricorso gerarchico, il ricorrente poteva chiedere alla stessa
autorita' che il ricorso venisse deciso. trascorsi 60 giorni dalla
notificazione di tale istanza, senza che fosse intervenuta alcuna
decisione, il ricorso s' intendeva, a tutti gli effetti di legge,
come rigettato. dottrina e giurisprudenza si orientarono, allora, nel
senso di poter applicare in via analogica tale procedura (c.d.
silenzio-rigetto) anche al caso del silenzio dell' amministrazione
rispetto ad altre domande del cittadino cui pure essa aveva l'
obbligo legale di provvedere (c.d. silenzio-rifiuto). ora, la riforma
del ricorso gerarchico attuata nel 1971 ha disposto, all' art. 6,
che, decorso infruttuosamente il termine di 90 giorni dalla data di
presentazione, il ricorso si deve intendere respinto a tutti gli
effetti ed e' senz' altro esperibile il ricorso giurisdizionale
contro il provvedimento impugnato. in seguito a questa riforma, per
il caso di inerzia su domande alle quali l' amministrazione ha l'
obbligo di provvedere, alcuni hanno ritenuto ancora applicabile l'
art. 5 del testo unico del 1934, anche se ormai come norma puramente
consuetudinaria (seconda sentenza annotata); altri, invece, ritengono
applicabile in via analogica l' art. 6 del decreto del 1971 (prima
sentenza annotata). ad avviso dell' a., nessuna delle due tesi sembra
accettabile nella formulazione prospettata e la soluzione del
problema, in assenza di precise disposizioni in materia, va ricercata
ricorrendo ai principi generali dell' ordinamento: in base ad essi
non puo' essere discussa la legittimita' dell' istituto del
silenzio-rifiuto e la sua ammissibilita' nel nostro ordinamento
giuridico anche al di fuori dell' applicazione analogica del citato
art. 5.
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| art. 5 t.u. 3 marzo 1934, n. 383
art. 6 d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199
tar si 18 aprile 1975, n. 102
tar to 28 novembre 1974, n. 151
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| Centro diretto da I. Ciampi D'Elia - IDG Firenze
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