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Documento


105671
IDG761206453
76.12.06453 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
romano salvatore alberto
in tema di silenzio-rifiuto
tar si 18 aprile 1975, n. 102 tar to 28 novembre 1974, n. 151
Giur. merito, an. 8 (1976), fasc. 4-5, pt. 3, pag. 151-156
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d15124
l' art. 5 della legge comunale e provinciale del 1934 disponeva che, trascorsi inutilmente 120 giorni dalla data di presentazione del ricorso gerarchico, il ricorrente poteva chiedere alla stessa autorita' che il ricorso venisse deciso. trascorsi 60 giorni dalla notificazione di tale istanza, senza che fosse intervenuta alcuna decisione, il ricorso s' intendeva, a tutti gli effetti di legge, come rigettato. dottrina e giurisprudenza si orientarono, allora, nel senso di poter applicare in via analogica tale procedura (c.d. silenzio-rigetto) anche al caso del silenzio dell' amministrazione rispetto ad altre domande del cittadino cui pure essa aveva l' obbligo legale di provvedere (c.d. silenzio-rifiuto). ora, la riforma del ricorso gerarchico attuata nel 1971 ha disposto, all' art. 6, che, decorso infruttuosamente il termine di 90 giorni dalla data di presentazione, il ricorso si deve intendere respinto a tutti gli effetti ed e' senz' altro esperibile il ricorso giurisdizionale contro il provvedimento impugnato. in seguito a questa riforma, per il caso di inerzia su domande alle quali l' amministrazione ha l' obbligo di provvedere, alcuni hanno ritenuto ancora applicabile l' art. 5 del testo unico del 1934, anche se ormai come norma puramente consuetudinaria (seconda sentenza annotata); altri, invece, ritengono applicabile in via analogica l' art. 6 del decreto del 1971 (prima sentenza annotata). ad avviso dell' a., nessuna delle due tesi sembra accettabile nella formulazione prospettata e la soluzione del problema, in assenza di precise disposizioni in materia, va ricercata ricorrendo ai principi generali dell' ordinamento: in base ad essi non puo' essere discussa la legittimita' dell' istituto del silenzio-rifiuto e la sua ammissibilita' nel nostro ordinamento giuridico anche al di fuori dell' applicazione analogica del citato art. 5.
art. 5 t.u. 3 marzo 1934, n. 383 art. 6 d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199 tar si 18 aprile 1975, n. 102 tar to 28 novembre 1974, n. 151
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