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105672
IDG761206454
76.12.06454 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
russo pasquale
questioni in tema di condono fiscale
trib. milano 30 dicembre 1974
Giur. merito, an. 8 (1976), fasc. 4-5, pt. 3, pag. 159-173
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d2195
il tribunale ha sostenuto che il giudice, al quale viene esibita copia della domanda di definizione della vertenza tributaria ai sensi del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, deve limitarsi a prendere atto della esibizione e deve sospendere il processo senza delibare, nemmeno incidenter tantum, se la controversia sia condonabile; se poi alla domanda di condono si aggiunge la quietanza dell' ufficio che prova l' avvenuto pagamento dell' imposta ridotta, il giudice deve limitarsi a dichiarare l' estinzione del giudizio. se l' amministrazione finanziaria emette un atto di modifica dell' intervenuta definizione prima che sia dichiarata l' estinzione del processo, al giudice chiamato a pronunciarsi su quest' ultima spetta di accertare incidenter tantum se la modifica e' legittima o meno, al fine di accertare in via principale se sussistono o meno i presupposti dell' estinzione. sul primo punto, bene ha fatto il tribunale a disattendere la tesi dell' amministrazione finanziaria, anche se neppure la sua sentenza va esente da critiche. e' infatti da ritenere che, con riferimento al secondo punto, il tribunale non potesse conoscere della legittimita' dell' atto di modifica del condono, giacche', al riguardo, esiste la giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie. la stessa soluzione di merito accolta dalla sentenza in ordine all' applicabilita' del condono nel caso di specie e' da condividere, ma le argomentazioni addotte a favore di tale applicabilita' sembrano non corrette ne' esaurienti.
art. 6 d.l. 5 novembre 1973, n. 660 art. 11 d.l. 5 novembre 1973, n. 660 trib. milano 30 dicembre 1974
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