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105673
IDG761206455
76.12.06455 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
noccelli a.
tar um 7 febbraio 1975, n. 42
Giur. merito, an. 8 (1976), fasc. 4-5, pt. 3, pag. 158
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d18232; d18236
il tribunale ha affermato che, poiche' i limiti di edificabilita' previsti dal piano regolatore generale del comune di perugia devono intendersi riferiti a ogni singola area in se' considerata, e' illegittima la licenza edilizia che autorizzi l' ampliamento di un preesistente edificio oltre i limiti del prescritto rapporto volumetrico, a nulla rilevando che l' interessato abbia offerto vincoli parziali o totali di inedificabilita' in ordine ad altri suoi terreni, compresi nella stessa zona urbanistica ma non contigui a quella cui inerisce la costruzione autorizzata. l' a., dopo aver rilevato come non risultino precedenti sulla questione specifica, opera alcuni riferimenti giurisprudenziali e dottrinali su singoli aspetti della disciplina introdotta dalla legge-ponte, con particolare riguardo ai limiti di volumetria nel calcolo della superficie edificabile.
tar um 7 febbraio 1975, n. 42 l. 6 agosto 1967, n. 765
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