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105715
IDG761206498
76.12.06498 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ciriello pasquale
prerogativa dell' irresponsabilita' (ex articolo 122, iv comma, cost.) e attivita' amministrativa dei consiglieri regionali
nota a c. cost. 27 marzo 1975, n. 81
Giur. it., an. 128 (1976), fasc. 8-9, pt. 1, pag. 1241-1247
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d14230
la sentenza annotata costituisce la prima pronuncia della corte costituzionale sul tema della insindacabilita' delle opinioni espresse e dei voti dati dai consiglieri regionali nell' esercizio delle loro funzioni. il problema si pone perche' gli statuti regionali hanno attribuito competenze amministrative ai consigli regionali ed e' necessario stabilire se la prerogativa dell' irresponsabilita' dei consiglieri regionali di cui all' art. 122, comma 4, della costituzione si applichi anche alle attivita' di carattere amministrativo dei medesimi, l' a. concorda con la decisione della corte che ha escluso in tal caso i membri del consiglio regionale dal beneficio della insindacabilita', segnalando le conseguenze che deriverebbero dall' accoglimento della tesi opposta. in particolare e' necessario circoscrivere il piu' possibile la categoria degli organi irresponsabili, soprattutto tenendo presente che non e' la costituzione ad attribuire direttamente funzioni amministrative alle assemblee regionali.
art. 122 comma 4 cost.
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