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105729
IDG761206512
76.12.06512 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
klitsche de la grange teodoro
in tema di convenzioni urbanistiche
nota a cass. sez. un. civ. 9 aprile 1975, n. 1283
Foro amm., an. 52 (1976), fasc. 4, pt. 1, pag. 1193-1199
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d18234
la suprema corte, senza ricomprendere esplicitamente la convenzione urbanistica nella categoria del contratto, gliene ha riconosciuto tutte le caratteristiche. l' a. sostiene che questa e' l' interpretazione piu' corretta e piu' conforme alla legge: infatti lo stesso termine "convenzione" indica l' incontro tra la volonta' del comune e quella del lottizzatore e la bilateralita' dell' atto e' dimostrata dalla possibilita' che anche il comune assuma obbligazioni nei confronti del privato. dall'esame della legge si rileva poi la volonta' del legislatore di coinvolgere i privati nel processo di urbanizzazione del territorio tramite lo strumento del contratto. dalla qualificazione della convenzione come contratto derivano due importanti conseguenze: in primo luogo si creano tra le parti situazioni giuridiche di diritto e obbligo; in secondo luogo il comune e' obbligato, in base alla convenzione, a rilasciare la licenza edilizia per i fabbricati conformi alla normativa urbanistico-edilizia del comprensorio e a tale obbligo corrisponde un diritto soggettivo perfetto del privato.
art. 8 l. 6 agosto 1967, n. 765
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