| 105730 | |
| IDG761206513 | |
| 76.12.06513 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| blotta emilia
| |
| sull' effettivita' del vincolo di indisponibilita' dei beni pubblici
destinati a un pubblico servizio
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a cons. stato sez. iv 30 luglio 1974, n. 561
| |
| Foro amm., an. 52 (1976), fasc. 4, pt. 1, pag. 1200-1206
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| d13044
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| la sentenza che si annota ha negato la natura di bene indisponibile a
un immobile acquistato dallo stato per venire adibito a servizi del
senato: pertanto su di esso non esiste il potere di aututela della
pubblica amministrazione e il giudice amministrativo deve riconoscere
il proprio difetto di giurisdizione. il patrimonio indisponibile
dello stato e degli altri enti pubblici comprende beni eterogenei,
individuati dal comune elemento dell' indisponibilita'. quest'
ultima, sostiene l' a., non equivale senz' altro all'
inalienabilita', ma si traduce soltanto in un limite alla facolta' di
alienare. il vincolo dell' indisponibilita' sorge quando la volonta'
dell' amministrazione di destinare il bene a un uso pubblico ha avuto
una concreta attuazione, non essendo sufficiente a tal fine una sua
semplice dichiarazione. l' a. conclude esprimendo qualche riserva su
un' affermazione del consiglio di stato che trova conferma anche in
giurisprudenza e, in parte, anche in dottrina: la pubblica
amministrazione ha sul patrimonio indisponibile come sul demanio
potere di aututela. l' a. sostiene che nessuna norma di legge prevede
un generale potere di aututela sui beni pubblici ed esclude la
possibilita' di un' interpretazione estensiva o analogica delle norme
che attribuiscono, in singole ipotesi, il potere di aututela alla
pubblica amministrazione.
| |
| art. 826 c.c.
| |
| Centro diretto da I. Ciampi D'Elia - IDG Firenze
| |