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105730
IDG761206513
76.12.06513 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
blotta emilia
sull' effettivita' del vincolo di indisponibilita' dei beni pubblici destinati a un pubblico servizio
nota a cons. stato sez. iv 30 luglio 1974, n. 561
Foro amm., an. 52 (1976), fasc. 4, pt. 1, pag. 1200-1206
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d13044
la sentenza che si annota ha negato la natura di bene indisponibile a un immobile acquistato dallo stato per venire adibito a servizi del senato: pertanto su di esso non esiste il potere di aututela della pubblica amministrazione e il giudice amministrativo deve riconoscere il proprio difetto di giurisdizione. il patrimonio indisponibile dello stato e degli altri enti pubblici comprende beni eterogenei, individuati dal comune elemento dell' indisponibilita'. quest' ultima, sostiene l' a., non equivale senz' altro all' inalienabilita', ma si traduce soltanto in un limite alla facolta' di alienare. il vincolo dell' indisponibilita' sorge quando la volonta' dell' amministrazione di destinare il bene a un uso pubblico ha avuto una concreta attuazione, non essendo sufficiente a tal fine una sua semplice dichiarazione. l' a. conclude esprimendo qualche riserva su un' affermazione del consiglio di stato che trova conferma anche in giurisprudenza e, in parte, anche in dottrina: la pubblica amministrazione ha sul patrimonio indisponibile come sul demanio potere di aututela. l' a. sostiene che nessuna norma di legge prevede un generale potere di aututela sui beni pubblici ed esclude la possibilita' di un' interpretazione estensiva o analogica delle norme che attribuiscono, in singole ipotesi, il potere di aututela alla pubblica amministrazione.
art. 826 c.c.
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