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105736
IDG761206519
76.12.06519 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
rescigno pietro
sull' indennizzo alle imprese elettriche e sul calcolo degli interess
nota a trib. roma 19 giugno 1975
Giur. it., an. 128 (1976), fasc. 3, pt. 1, pag. 243-248
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d18100; d30510
la legge di nazionalizzazione dell' energia elettrica prevede il pagamento dell' indennizzo alle imprese elettriche espropriate in dieci anni, a decorrere dal luglio 1963. l' a. sostiene che, nei rapporti tra l' enel e le imprese creditrici dell' indennizzo, la quota d' interessi conglobata in ciascuna semestralita' deve considerarsi alla stregua di capitale. pertanto sono inoperanti le preclusioni poste dall' art. 1283 del codice civile. l' a. esamina tale norma e ricorda come essa faccia salvi gli usi contrari e come la deroga ai principi in essa contenuti possa altresi' discendere da una previsione legislativa. nel caso dell' indennizzo alle imprese elettriche la non applicabilita' dell' art. 1283 non deriva ne' dalla previsione legislativa, ne' dagli usi. l' a. sostiene che gli interessi dovuti dall' enel hanno carattere compensativo, mentre la sfera di applicazione dell' art. 1283 e' limitata ai soli interessi moratori. infatti il procedimento risulta espropriativo, nell' ambito del quale, se e' immediato il trasferimento dei beni elettrici dall' impresa all' enel, resta invece per lungo tempo ineseguita la controprestazione dell' indennizzo a carico dell' ente.
l. 6 dicembre 1962, n. 1643
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