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Documento


105865
IDG760700134
76.07.00134 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
massart alfredo
sull' obbligazione di "consegnare" nell' affitto agrario
relaz. alle seconde giornate italo-spagnole di diritto agrario su "il contratto agrario e gli affitti di fondo rustico", pisa, alghero, sassari, 23-26 maggio 1975
Riv. dir. agr., an. 54 (1975), fasc. 4, pag. 960-972
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d9142; d9129
l' a. ritiene che, nell' affitto di fondo rustico, oggetto dell' obbligo di consegna del fondo da parte del locatore sia semplicemente un fondo suscettibile di coltivazione con gli accessori e le pertinenze d' uso, non un' azienda. distingue pertanto l' affitto di semplice fondo rustico dall' affitto d' azienda. ritiene quindi che in caso di controversia in tema di consegna, si debba innanzitutto individuare esattamente la "res locata" e che l' esistenza di un affitto di azienda possa essere accertato anche durante la fase esecutiva del rapporto, indagando appunto sulla natura dei beni oggetto della consegna da parte del locatore. critica infine la teoria secondo cui l' impresa dell' affittuario si costituisce al momento della consegna della "res locata" e ritiene che essa sorga invece solo nel momento in cui il conduttore comincia a esercitare effettivamente i poteri che gli derivano dal contratto.
art. 1617 c.c. art. 2555 c.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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