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| IDG760602173 | |
| 76.06.02173 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| ianniruberto giuseppe
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| la sentenza del giudice del lavoro in controversia non prevista dall'
a. 409 c.p.c. (nuovo testo)
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| nota a cass. sez.iii civ. 15 marzo 1976, n. 944
app. venezia 24 febbraio 1975
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| Dir. giur., s. 3, an. 32 (1976), fasc. 3, pag. 366-372
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d760
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| pratico
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| casistica
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| il legislatore ha previsto in via transitoria la figura del giudice
unico presso il tribunale, cui e' attribuito il potere di decidere la
controversia di lavoro. tale giudice non riveste un ufficio
giudiziario nuovo e diverso rispetto al tribunale. pertanto, non si
puo' configurare una competenza esterna tra il tribunale nella sua
ordinaria costituzione ed il giudice unico, investito in via
transitoria della funzione decisoria nella causa di lavoro. per tali
motivi, si deve dissentire dalle sentenze in esame, per le quali
esisterebbe una questione di competenza tra collegio del tribunale e
giudice istruttore in funzione di giudice unico. ulteriore motivo di
dissenso e' la dichiarazione d' inesistenza, da parte della corte di
venezia, della sentenza emessa dal giudice del lavoro. tale
inesistenza sarebbe giustificata, a parere della corte, dalla
illegale costituzione del giudice per vizio concernente la
composizione numerica dell' organo giudicante. ma il giudice
istruttore in funzione di giudice unico ha anche la potesta'
decisoria. quindi, nel momento in cui emana la sentenza, non usurpa
un potere decisorio che e' dell' organo collegiale. piuttosto, nel
caso in esame, il vizio riguarda il rito che si doveva applicare:
quello ordinario o quello speciale previsto per le controversie di
lavoro.
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| art. 20 l. 11 agosto 1973, n. 533
art. 409 c.p.c.
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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