Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


105904
IDG760602174
76.06.02174 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
salis lino
crediti dell' amministratore dimissionario e legittimazione passiva dei condomini
nota a trib. napoli sez. iii 4 luglio 1975, n. 4927
Dir. giur., s. 3, an. 32 (1976), fasc. 3, pag. 386-394
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d30480
pratico
casistica
la sentenza afferma la necessita' della nomina di un "curatore" del condominio affinche' l' amministratore dimissionario possa recuperare i crediti derivanti dal rapporto di mandato intercorrenti tra quegli e l' assemblea. al contrario, l' a. asserisce che l' amministratore, anche se dimissionario, conserva i suoi poteri sino a quando l' assemblea, o l' autorita' giudiziaria, non gli nomini un successore. pertanto, egli puo' proporre azione per l' approvazione del rendiconto e per il recupero dei crediti nei confronti dei condimini. a parere dell' a., inoltre, se l' assemblea condominiale non provvede all' approvazione del bilancio preventivo o del rendiconto ne' provvede al riparto delle spese tra i condomini, spetta al giudice accertare l' esistenza dei crediti vantati dall' amministratore dimissionario o provvedere al riparto della somma. infine, il condominio assente o dissenziente dalla deliberazione assembleare sul rendiconto ed il riparto delle spese si puo' opporre alla domanda giudiziale dell' amministratore diretta ad ottenere il pagamento della quota. e cio' anche quando la suddetta deliberazione non sia stata precedentemente impugnata.
art. 65 disp. att. c.c. art. 1135 c.c. art. 1129 c.c. art. 1123 c.c. art. 1124 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



Ritorna al menu della banca dati