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| IDG760602174 | |
| 76.06.02174 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| salis lino
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| crediti dell' amministratore dimissionario e legittimazione passiva
dei condomini
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| nota a trib. napoli sez. iii 4 luglio 1975, n. 4927
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| Dir. giur., s. 3, an. 32 (1976), fasc. 3, pag. 386-394
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d30480
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| pratico
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| casistica
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| la sentenza afferma la necessita' della nomina di un "curatore" del
condominio affinche' l' amministratore dimissionario possa recuperare
i crediti derivanti dal rapporto di mandato intercorrenti tra quegli
e l' assemblea. al contrario, l' a. asserisce che l' amministratore,
anche se dimissionario, conserva i suoi poteri sino a quando l'
assemblea, o l' autorita' giudiziaria, non gli nomini un successore.
pertanto, egli puo' proporre azione per l' approvazione del
rendiconto e per il recupero dei crediti nei confronti dei condimini.
a parere dell' a., inoltre, se l' assemblea condominiale non provvede
all' approvazione del bilancio preventivo o del rendiconto ne'
provvede al riparto delle spese tra i condomini, spetta al giudice
accertare l' esistenza dei crediti vantati dall' amministratore
dimissionario o provvedere al riparto della somma. infine, il
condominio assente o dissenziente dalla deliberazione assembleare sul
rendiconto ed il riparto delle spese si puo' opporre alla domanda
giudiziale dell' amministratore diretta ad ottenere il pagamento
della quota. e cio' anche quando la suddetta deliberazione non sia
stata precedentemente impugnata.
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| art. 65 disp. att. c.c.
art. 1135 c.c.
art. 1129 c.c.
art. 1123 c.c.
art. 1124 c.c.
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| Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino
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