| il dibattito in corso al senato sul nuovo testo della legge "norme
per la maternita' e interruzione della gravidanza" fa seguito al
lavoro delle commissioni giustizia e sanita' per predisporre un testo
che non cambiasse i punti fondamentali della legge approvata dalla
camera, e cioe' la gratuita' dell' aborto, la sua depenalizzazione e
la decisione finale alla donna, pur introducendo alcuni miglioramenti
soprattutto in due direzioni: rendere piu' concreta la possibilita'
di un intervento preventivo e accentuare in momento sociale. l' a.
passa quindi in rassegna le novita' di maggiore rilievo nel testo in
discussione al senato. gli artt. 2 e 3 del nuovo testo rafforzano i
compiti dei consultori sia a difesa della maternita' che per la
procreazione responsabile e per l' interruzione di gravidanza. l'
art. 4, infatti, prevede che la donna che voglia abortire entro i
primi novanta giorni possa rivolgersi ad un consultorio pubblico, ad
una struttura socio-sanitaria a cio' abilitata dalla regione, o ad un
medico di sua fiducia. per quanto riguarda l' aborto nel caso di
donna di eta' inferiore ai 16 anni, rimane la richiesta di assenso di
chi esercita sulla donna stessa la potesta' o la tutela. nel nuovo
art. 13 si prevede che, se esistono seri motivi che impediscano o
sconsiglino di consultare le persone che esercitano la potesta' o la
tutela, oppure se queste neghino il loro assenso, la questione viene
rimessa al giudice tutelare.
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