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Documento


106001
IDG760602239
76.06.02239 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
triola roberto
in tema di limiti alla prelazione del coltivatore
nota a cass. sez. iii civ. 28 luglio 1975, n. 2916
Giust. civ., an. 26 (1976), fasc. 1, pt. 1, pag. 90-91
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d91611
pratico
formale
l' a. critica la sentenza in rassegna e sostiene che perche' si abbia diritto di prelazione il proprietario del fondo deve vendere lo stesso fondo sfruttato dal coltivatore e non una sola parte di esso integrata con altri fondi in quanto cio' e' previsto dall' art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e perche' altrimenti il terzo non vedrebbe piu' ripristinata la situazione quo ante, ma semplicemente espropriato di quella parte del fondo sulla quale gravava la prelazione intaccando cosi' profondamente l' interesse che aveva spinto il terzo all' acquisto di tutto il fondo.
art. 8 l. 26 maggio 1965, n. 590
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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