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Documento


106018
IDG760602268
76.06.02268 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
di amato astolfo
sulla ripartizione delle spese di lite nell' assicurazione di responsabilita' civile
nota a cass. sez. iii civ. 24 ottobre 1975, n. 3529
Giust. civ., an. 26 (1976), fasc. 3, pt. 1, pag. 423-427
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31650
pratico
formale
l' a. concorda con la sentenza in rassegna e sostiene che le spese relative alla chiamata in causa dell' assicuratore da parte dell' assicurato debbono essere regolate in modo autonomo secondo il criterio della soccombenza in quanto la legittimita' della chiamata in causa costituisce specifico oggetto di lite. sostiene altresi' che l' assicuratore deve all' assicurato vittorioso solo le spese che questi ha anticipato poiche' in caso contrario si avrebbe un arricchimento dell' assicurato in contrasto con il principio indennitario dell' assicurazione.
art. 1917 c.c. art. 91 c.p.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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