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Documento


106019
IDG760602269
76.06.02269 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
alvino ernesto
osservazioni sull' art. 911 c.c.
nota a cass. sez. ii civ. 28 agosto 1975, n. 3026
Giust. civ., an. 26 (1976), fasc. 3, pt. 1, pag. 429-436
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d304112; d304110
pratico
formale
l' a. concorda solo in parte con la sentenza della cassazione e sostiene che il dettato letterale della norma che prevede l' utilizzo di sorgenti, prese d' acqua sotterranee e pozzi deve essere interpretato tenendo presente l' entita' dell' opera e il pregiudizio che arreca o puo' arrecare al fondo del vicino; mentre, afferma l' a., una interpretazione rigida e letterale si deve dare alla normativa, soprattutto in tema di distanze legali, per tutte quelle opere che comportano una escavazione in quanto per tali opere si deve sempre avere riguardo alla loro profondita' imponendosi una distanza dal confine del vicino pari alla profondita' dello scavo.
art. 889 c.c. art. 891 c.c. art. 911 c.c.
Scuola perf. dir. civile - Univ. Camerino



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