| 106445 | |
| IDG760900005 | |
| 76.09.00005 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| pierro guido
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| ricorso per cassazione della parte civile ed annullamento, agli
effetti civili, della sentenza di assoluzione dell' imputato
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| Arch. pen., vol. 30, an. 4 (1974), fasc. 1-6, pag. 67-84
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d63024
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| l' art. 195 codice procedura penale, nella sua formulazione
originaria, affermava che il potere di controllo e di riesame,
attribuito alla parte civile, e' tale da doversi dirigere unicamente
contro le statuizioni della sentenza relative al risarcimento del
danno e alle restituzioni, e per motivi non attinenti alla
responsabilita' penale dell' imputato. la corte costituzionale ha
dichiarato illegittimo l' articolo in esame "nella parte in cui pone
limiti a che la parte civile possa proporre ricorso per cassazione
contro le disposizioni della sentenza che concernono i suoi interessi
civili". secondo l' a. la conseguenza piu' rilevante della nuova
regolamentazione delle impugnazioni della parte civile e'
rappresentata dalla possibilita', in caso di gravame del solo
danneggiato, dell' esercizio da parte della cassazione di un potere
di annullamento che non incide su un capo o un punto civile della
pronuncia oggetto del ricorso, ma che investe invece, ed
esclusivamente agli effetti civili, l' intera sentenza di
proscioglimento.
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| c. cost. 22 gennaio 1970, n. 1
c. cost. 17 febbraio 1972, n. 29
art. 25 c.p.p.
art. 195 c.p.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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