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106445
IDG760900005
76.09.00005 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pierro guido
ricorso per cassazione della parte civile ed annullamento, agli effetti civili, della sentenza di assoluzione dell' imputato
Arch. pen., vol. 30, an. 4 (1974), fasc. 1-6, pag. 67-84
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d63024
l' art. 195 codice procedura penale, nella sua formulazione originaria, affermava che il potere di controllo e di riesame, attribuito alla parte civile, e' tale da doversi dirigere unicamente contro le statuizioni della sentenza relative al risarcimento del danno e alle restituzioni, e per motivi non attinenti alla responsabilita' penale dell' imputato. la corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l' articolo in esame "nella parte in cui pone limiti a che la parte civile possa proporre ricorso per cassazione contro le disposizioni della sentenza che concernono i suoi interessi civili". secondo l' a. la conseguenza piu' rilevante della nuova regolamentazione delle impugnazioni della parte civile e' rappresentata dalla possibilita', in caso di gravame del solo danneggiato, dell' esercizio da parte della cassazione di un potere di annullamento che non incide su un capo o un punto civile della pronuncia oggetto del ricorso, ma che investe invece, ed esclusivamente agli effetti civili, l' intera sentenza di proscioglimento.
c. cost. 22 gennaio 1970, n. 1 c. cost. 17 febbraio 1972, n. 29 art. 25 c.p.p. art. 195 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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