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106446
IDG760900006
76.09.00006 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bellantoni domenico
profili penalistici del falso in bilancio
Arch. pen., vol. 30, an. 4 (1974), fasc. 1-6, pag. 85-115
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d515
l' a. esamina il delitto di false comunicazioni sociali, previsto e punito dall' art. 2621 del codice civile, affrontandone i problemi relativi piu' importanti. ritiene che i bilanci contemplati dalla norma incriminatrice siano esclusivamente i bilanci ufficiali, ossia quelli redatti nell' espletamento delle mansioni sociali istituzionalmente e legittimamente proprie degli organi sociali all' uopo preposti. l' elemento materiale del delitto di falso in bilancio si sostanzia in 2 possibili modalita' di comportamento: esposizione di fatti non corrispondenti al vero sulle condizioni economiche della societa' od occultamento, totale o parziale, di fatti veri nei bilanci. in particolare, nella esposizione di fatti falsi nei bilanci sono da ricomprendersi anche le valutazioni, oltre ogni esposizione di fatti che si rivelano falsi in quanto non trovano riferimento nella realta' oggettiva. infine, per quanto riguarda l' elemento soggettivo del delitto l' a. ritiene che il dolo richiesto dalla legge consista nella volonta' di trarre in inganno i destinatari dei bilanci, al fine di conseguire un vantaggio.
art. 2621, n. 1, c.c.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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