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Documento


106454
IDG760900014
76.09.00014 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ramajoli sergio
il sequestro di un film come corpo di reato: effetto sospensivo della impugnazione o immediata esecutorieta' della sentenza di proscioglimento?
nota a cass. sez. iii pen. 2 aprile 1973, n. 804
Arch. pen., vol. 30, an. 4 (1974), fasc. 1-6, pag. 137-139
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d5051; d6412
secondo la cassazione puo' addivenirsi alla restituzione di un film sequestrato per oscenita', prima che sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento, solo nel concorso di 2 condizioni: che le cose sequestrate non abbiano interesse per il procedimento penale e che non sia obbligatorio mantenere il sequestro. tale ultima condizione non si verifica per le cose il cui sequestro, in caso di condanna, deve trasformarsi in confisca. l' a. della nota critica come deludente la decisione della corte di cassazione perche' non ha inquadrato il discorso giuridico nell' ambito dei precetti costituzionali contenuti negli artt. 21 e 33, a garanzia rispettivamente della liberta' di manifestare il proprio pensiero con un mezzo diffusivo e della liberta' artistica.
art. 205 c.p.p. art. 576, commi 1 e 3, c.p.p. art. 621, commi 4 e 5, c.p.p. art. 240, comma 2, c.p. art. 21 cost. art. 33 cost. art. 622, commi 4 e 5, c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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