| l' a., dopo avere esaminato il principio del giudice naturale
precostituito per legge negli orientamenti della dottrina e della
giurisprudenza, afferma l' illegittimita' costituzionale dell' art.
543 codice procedura penale in relazione all' art. 25, comma 1, della
costituzione. per l' a. l' illegittimita' dell' art. 543 non sta
nello spostamento della competenza da un giudice a un altro, bensi'
nel fatto che il legislatore, quando affida la designazione del nuovo
organo giudiziario alla scelta della corte di cassazione e non
vincola l' esercizio di tale potere all' osservanza di rigorosi
criteri generali, manca di "precostituire" il giudice per legge, nel
senso voluto dall' art. 25 della costituzione. infatti il concetto di
giudice precostituito per legge e' da intendersi nel senso di una
competenza fissata, senza alternative, immediatamente ed
esclusivamente dalla legge, e non puo' estendersi ad escludere la
possibilita', in ordine alla stessa materia, dell' alternativa tra un
giudice e un altro, preveduta dalla legge, ma risolubile a
posteriori, con provvedimento singolo in relazione ad un dato
procedimento, poiche' l' art. 25 ha stabilito una riserva assoluta di
legge sul punto in questione. giustamente la corte costituzionale ha
osservato, a questo proposito, che precostituzione del giudice e
discrezionalita' nella sua concreta designazione sono criteri tra i
quali non si ravvisa possibile una conciliazione.
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