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106459
IDG760900019
76.09.00019 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
patalano vincenzo
il principio del giudice naturale ed i suoi limiti di applicabilita' (profili di legittimita' costituzionale dell' art. 543, n. 2 c.p.p.)
Arch. pen., vol. 30, an. 4 (1974), fasc. 7-9, pag. 241-275
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d02301; d6354
l' a., dopo avere esaminato il principio del giudice naturale precostituito per legge negli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza, afferma l' illegittimita' costituzionale dell' art. 543 codice procedura penale in relazione all' art. 25, comma 1, della costituzione. per l' a. l' illegittimita' dell' art. 543 non sta nello spostamento della competenza da un giudice a un altro, bensi' nel fatto che il legislatore, quando affida la designazione del nuovo organo giudiziario alla scelta della corte di cassazione e non vincola l' esercizio di tale potere all' osservanza di rigorosi criteri generali, manca di "precostituire" il giudice per legge, nel senso voluto dall' art. 25 della costituzione. infatti il concetto di giudice precostituito per legge e' da intendersi nel senso di una competenza fissata, senza alternative, immediatamente ed esclusivamente dalla legge, e non puo' estendersi ad escludere la possibilita', in ordine alla stessa materia, dell' alternativa tra un giudice e un altro, preveduta dalla legge, ma risolubile a posteriori, con provvedimento singolo in relazione ad un dato procedimento, poiche' l' art. 25 ha stabilito una riserva assoluta di legge sul punto in questione. giustamente la corte costituzionale ha osservato, a questo proposito, che precostituzione del giudice e discrezionalita' nella sua concreta designazione sono criteri tra i quali non si ravvisa possibile una conciliazione.
art. 25, comma 1, cost. art. 543 c.p.p. art. 544 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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