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| IDG760900030 | |
| 76.09.00030 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| guerrini franco
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| osservazioni sulla condizione della rivelanza nel sistema di
controllo di costituzionalita' in via incidentale
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| Arch. pen., vol. 30, an. 4 (1974), fasc. 7-9, pag. 357-361
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d021430
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| l' a. espone le proprie perplessita' che l' ordinanza delle sezioni
unite della corte di cassazione suscita la' dove ordina la
trasmissione degli atti alla corte costituzionale contemporaneamente
alla dichiarazione di inammissibilita' del ricorso del pubblico
ministero, ricorso avente per oggetto i termini di custodia
preventiva nella fase del giudizio per le contravvenzioni per le
quali e' consentito l' arresto in flagranza ma non l' emissione del
mandato di cattura. la formazione di un giudicato formale mediante la
dichiarazione di inammissibilita' del ricorso, sembrerebbe precludere
la possibilita' dell' invio degli atti alla corte costituzionale
stante il disposto dell' art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87 che
subordina tale invio alla rilevanza della questione di legittimita'
costituzionale nel giudizio nel corso del quale la questione e' stata
sollevata e dispone la sospensione del giudizio ordinario in corso.
nel caso in esame pero', secondo l' a., non sembra tanto che debba
porsi un problema di controllo sulla rilevanza della questione di
legittimita' sottoposta alla corte, quanto un controllo sui
presupposti processuali del giudizio costituzionale, controllo che
compete e non puo' non competere alla corte costituzionale.
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| art. 272 c.p.p.
art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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