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106468
IDG760900031
76.09.00031 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
santacroce giorgio
magistrati "offesi" e magistrati "danneggiati" nella rimessione obbligatoria di procedimenti
nota a ord. cass. sez. i pen. 7 febbraio 1972 ord. cass. sez. i pen. 24 gennaio 1972
Arch. pen., vol. 30, an. 4 (1974), fasc. 7-9, pag. 385-388
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d60241
l' a. commenta 2 decisioni della stessa sezione della corte di cassazione che risolvono in senso opposto e diverso uno stesso problema. si tratta dell' applicibilita' dell' art. 60 codice procedura penale al caso di un magistrato che intervenga nel procedimento penale costituendosi parte civile nell' interesse del figlio minore offeso dal reato. secondo l' ordinanza del gennaio 1972 la norma dell' art. 60 trova applicazione nelle sole ipotesi in cui il magistrato sia interessato nel processo in modo personale, e non quando egli possa assumere la veste di parte in senso processuale. invece secondo l' ordinanza del febbraio 1972 la rimessione e' applicabile e non solo per gli oneri relativi all' esecuzione dell' azione riparatoria in nome e per conto del minore, ma anche per gli interessi al risarcimento dei danni corrispondenti alle esigenze di cura del minore, che il magistrato deve affrontare personalmente. alla base di questa diversita' di soluzioni non mancano ragioni tali da giustificare le perplessita' della giurisprudenza e della dottrina
art. 60 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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