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| IDG760900031 | |
| 76.09.00031 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| santacroce giorgio
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| magistrati "offesi" e magistrati "danneggiati" nella rimessione
obbligatoria di procedimenti
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| nota a ord. cass. sez. i pen. 7 febbraio 1972
ord. cass. sez. i pen. 24 gennaio 1972
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| Arch. pen., vol. 30, an. 4 (1974), fasc. 7-9, pag. 385-388
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d60241
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| l' a. commenta 2 decisioni della stessa sezione della corte di
cassazione che risolvono in senso opposto e diverso uno stesso
problema. si tratta dell' applicibilita' dell' art. 60 codice
procedura penale al caso di un magistrato che intervenga nel
procedimento penale costituendosi parte civile nell' interesse del
figlio minore offeso dal reato. secondo l' ordinanza del gennaio 1972
la norma dell' art. 60 trova applicazione nelle sole ipotesi in cui
il magistrato sia interessato nel processo in modo personale, e non
quando egli possa assumere la veste di parte in senso processuale.
invece secondo l' ordinanza del febbraio 1972 la rimessione e'
applicabile e non solo per gli oneri relativi all' esecuzione dell'
azione riparatoria in nome e per conto del minore, ma anche per gli
interessi al risarcimento dei danni corrispondenti alle esigenze di
cura del minore, che il magistrato deve affrontare personalmente.
alla base di questa diversita' di soluzioni non mancano ragioni tali
da giustificare le perplessita' della giurisprudenza e della dottrina
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| art. 60 c.p.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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