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106478
IDG760900041
76.09.00041 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
solina mario
processo ordinario e processo speciale: tendenziale unitarieta' di principi nelle garanzie per l' imputato
nota a c. cost. 28 maggio 1974, n. 167
Arch. pen., vol. 30, an. 4 (1974), fasc. 10-12, pag. 443-446
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d61150; d661
nota adesiva alla sentenza della corte costituzionale che tende ad eguagliare, ove possibile, le posizioni dell' imputato nel processo penale comune ed in quello militare. in particolare, la corte ha stabilito che e' costituzionalmente illegittimo, in relazione all' art. 3 costituzione, l' art. 322, comma 2, codice penale militare di pace, che vieta, in difformita' dall' art. 277 codice procedura penale, la concessione della liberta' provvisoria nei casi nei quali il mandato di cattura e' obbligatorio. la corte ha altresi' stabilito l' illegittimita' costituzionale dell' art. 323, comma 1, codice penale militare di pace, laddove si esclude la facolta' di concedere la liberta' provvisoria durante il giudizio davanti al tribunale supremo militare. infatti, il ricorso per annullamento dinanzi al tribunale supremo militare, finche' non avra' trovato attuazione la sesta disposizione transitoria della costituzione, ha lo stesso carattere del ricorso per cassazione.
art. 313 c.p.mil.p. art. 322, comma 2, c.p.mil.p. art. 277 c.p.p. art. 3 cost. art. 323, c.p.mil.p. art. 278 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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