| 106483 | |
| IDG760900046 | |
| 76.09.00046 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| boschi m.
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| nota a cass. sez. i pen. 25 giugno 1973
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| Foro it., vol. 98, an. 100 (1975), fasc. 1, pt. 2, pag. 19-20
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d623
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| la declaratoria di illegittimita' di un atto amministrativo (nella
specie, ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio),
contenuta in una sentenza penale passata in giudicato, non preclude
che lo stesso atto sia ritenuto legittimo in un diverso giudizio,
anche se avente ad oggetto il medesimo titolo di reato. l' a. ritiene
la decisione della cassazione sopra citata di indubbia esattezza
perche', come concordemente ritenuto in dottrina e in giurisprudenza,
la declaratoria di illegittimita' di un atto amministrativo viene
fatta dal giudice ordinario non in via principale, ma solo
incidentale, e si risolve in una mera disapplicazione dell' atto
stesso ai fini della pronuncia sull' oggetto del giudizio in corso,
senza che la valutazione della legittimita' dell' atto, compiuta a
tali fini, possa esplicare effetti di sorta fuori del giudizio di cui
si tratta ed oltre il rapporto specifico ivi dedotto. la
giurisprudenza e' costante anche rispetto la seconda parte della
sentenza nel senso che il principio del divieto del ne bis in idem
non opera qualora il fatto (inteso come azione od omissione ed
evento) da giudicare sia diverso da quello gia' giudicato.
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| art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248
art. 2 l. 27 dicembre 1956, n. 1423
art. 90 c.p.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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