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106483
IDG760900046
76.09.00046 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
boschi m.
nota a cass. sez. i pen. 25 giugno 1973
Foro it., vol. 98, an. 100 (1975), fasc. 1, pt. 2, pag. 19-20
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d623
la declaratoria di illegittimita' di un atto amministrativo (nella specie, ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio), contenuta in una sentenza penale passata in giudicato, non preclude che lo stesso atto sia ritenuto legittimo in un diverso giudizio, anche se avente ad oggetto il medesimo titolo di reato. l' a. ritiene la decisione della cassazione sopra citata di indubbia esattezza perche', come concordemente ritenuto in dottrina e in giurisprudenza, la declaratoria di illegittimita' di un atto amministrativo viene fatta dal giudice ordinario non in via principale, ma solo incidentale, e si risolve in una mera disapplicazione dell' atto stesso ai fini della pronuncia sull' oggetto del giudizio in corso, senza che la valutazione della legittimita' dell' atto, compiuta a tali fini, possa esplicare effetti di sorta fuori del giudizio di cui si tratta ed oltre il rapporto specifico ivi dedotto. la giurisprudenza e' costante anche rispetto la seconda parte della sentenza nel senso che il principio del divieto del ne bis in idem non opera qualora il fatto (inteso come azione od omissione ed evento) da giudicare sia diverso da quello gia' giudicato.
art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248 art. 2 l. 27 dicembre 1956, n. 1423 art. 90 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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