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106485
IDG760900049
76.09.00049 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
padovani t.
nota a ord. cass. sez. i pen. 9 aprile 1974
Foro it., vol. 98, an. 100 (1975), fasc. 2, pt. 2, pag. 44-45
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d64041
nell' ordinanza annotata la cassazione dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell' art. 598 codice di procedura penale. questo articolo, infatti, si limita a prevedere la possibilita', per il condannato istante nel procedimento di riabilitazione, di presentare memorie, senza consentirgli peraltro di prendere cognizione delle acquisizioni probatorie e delle conclusioni del pubblico ministero, sulle quali vertera' la decisione. il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, garantito dall' art. 24, comma 2, della costituzione, non sembra inoltre adeguatamente tutelato dall' art. 598 nella parte in cui non prevede l' avviso di deposito degli atti prima della decisione, con conseguente avviso all' istante ed al difensore, se nominato.
art. 24, comma 2, cost. art. 598 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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