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106486
IDG760900050
76.09.00050 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pizzorusso a.
nota a ord. ass. pisa 9 gennaio 1975
Foro it., vol. 98, an. 100 (1975), fasc. 2, pt. 2, pag. 70-72
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6145
anche nel vigente regime carcerario, discende direttamente dall' art. 15 della costituzione il divieto assoluto di intercettare, ossia di ascoltare o registrare clandestinamente, conversazioni di detenuti, salvo il disposto delle norme di procedura per le conversazioni o comunicazioni a distanza. non possono, quindi, essere utilizzate come prova nel processo penale le registrazioni di conversazioni svoltesi tra imputati detenuti ed acquisite all' insaputa di costoro, anche se per ordine del giudice. in conseguenza dell' inutilizzabilita' delle intercettazioni illegittime, si ha la nullita' di quegli atti istruttori che consistano nella loro utilizzazione diretta, fra i quali vanno compresi gli interrogatori degli imputati nelle parti in cui contengono il riconoscimento dell' autenticita' dei colloqui clandestinamente registrati e le risposte alle relative contestazioni
art. 15 cost. art. 226, comma 4, c.p.p. art. 226 bis c.p.p. art. 339 c.p.p. l. 8 aprile 1974, n. 98
Ist. dir. penale - Univ. TO



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