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106487
IDG760900051
76.09.00051 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
boschi m.
nota a cass. sez. i pen. 11 gennaio 1974
Foro it., vol. 98, an. 100 (1975), fasc. 3, pt. 2, pag. 83-84
d62001
il governo della repubblica, quale persona offesa dal reato (nella specie, di vilipendio), e' ritualmente citato per il giudizio penale in persona del presidente del consiglio dei ministri nel suo ufficio, anziche' presso l' avvocatura generale dello stato. la sentenza della corte di cassazione sopra citata e' conforme al prevalente orientamento della giurisprudenza. osserva tuttavia l' a. che la connessa questione relativa alla legittimazione dell' imputato ad eccepire la nullita' derivante dalla omessa od irregolare citazione della persona offesa dovrebbe essere vagliata anche alla luce del disposto dell' art. 11 del regio decreto 30 ottobre 1933. secondo tale norma, infatti, le notifiche delle citazioni alle amministrazioni dello stato devono essere eseguite presso la competente avvocatura dello stato, "a pena di nullita' di pronunciarsi d' ufficio".
art. 408 c.p.p. art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
Ist. dir. penale - Univ. TO



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