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106488
IDG760900052
76.09.00052 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
boschi m.
nota a cass. sez. vi pen. 5 febbraio 1974
Foro it., vol. 98, an. 100 (1975), fasc. 5, pt. 2, pag. 182-183
d6243
la sentenza contumaciale di condanna diviene irrevocabile, anche se l' imputato non abbia potuto esercitare il diritto di impugnazione perche' deceduto prima della notifica dell' estratto della sentenza. per l' a. la motivazione della decisione suscita perplessita', in quanto incentrata sul rilievo che l' imputato "non aveva potuto giovarsi del diritto di impugnazione essendo deceduti prima che si fossero verificate le condizioni processuali per poterlo esercitare". l' a. sostiene quindi che la sentenza contumaciale e' impugnabile, sia in senso soggettivo che oggettivo, da parte dell' imputato a decorrere dalla sua emanazione e fino al decesso del titolare del diritto di gravame. ma, ovviamente, a causa della natura personale ed intrasmissibile del relativo diritto, esso si estingue con la morte dell' imputato, sicche' la sentenza, dopo tale evento, diviene irrevocabile per difetto sopravvenuto, e non originario, del requisito della impugnabilita' soggettiva.
art. 190 c.p.p. art. 576 c.p.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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