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106489
IDG760900053
76.09.00053 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
la greca g.
nota a cass. sez. vi pen. 29 gennaio 1974
Foro it., vol. 98, an. 100 (1975), fasc. 5, pt. 2, pag. 183-190
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d60414; d51112
perche' operi la pregiudizialita' dell' assoluzione con formula ampia rispetto al proscioglimento per avvenuta estinzione del reato per amnistia, e' necessario che allo stato degli atti esistano prove positive dell' innocenza dell' imputato, a tale situazione non essendo equiparabile la mancanza di prove della colpevolezza. sul tema, osserva l' a., la giurisprudenza era costante prima della sentenza della corte costituzionale che ha dichiarato l' incostituzionalita' dell' art. 152 codice procedura penale nella parte in cui non comprende tra le ipotesi in cui il giudice, ad istruttoria ultimata, deve pronunciare sentenza di proscioglimento nel merito anziche' declaratoria di estinzione del reato per amnistia, anche l' ipotesi in cui manchi del tutto la prova che l' imputato abbia commesso il reato stesso. la corte ha poi altresi' statuito che la non perseguibilita' in sede penale dell' azione del pubblico ufficiale, che si assume essersi fatto corrompere, non esclude di per se' la configurabilita' del delitto di corruzione "impropria" nei confronti del privato che abbia dato un illecito contributo causale all' azione medesima. non si rinvengono precedenti nei termini esatti della massima, che l' a. commenta positiva nella sostanza, ma apodittica nella motivazione.
art. 152 c.p.p. art. 318 c.p. art. 321 c.p.
Ist. dir. penale - Univ. TO



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