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| IDG760900053 | |
| 76.09.00053 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| la greca g.
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| nota a cass. sez. vi pen. 29 gennaio 1974
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| Foro it., vol. 98, an. 100 (1975), fasc. 5, pt. 2, pag. 183-190
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d60414; d51112
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| perche' operi la pregiudizialita' dell' assoluzione con formula ampia
rispetto al proscioglimento per avvenuta estinzione del reato per
amnistia, e' necessario che allo stato degli atti esistano prove
positive dell' innocenza dell' imputato, a tale situazione non
essendo equiparabile la mancanza di prove della colpevolezza. sul
tema, osserva l' a., la giurisprudenza era costante prima della
sentenza della corte costituzionale che ha dichiarato l'
incostituzionalita' dell' art. 152 codice procedura penale nella
parte in cui non comprende tra le ipotesi in cui il giudice, ad
istruttoria ultimata, deve pronunciare sentenza di proscioglimento
nel merito anziche' declaratoria di estinzione del reato per
amnistia, anche l' ipotesi in cui manchi del tutto la prova che l'
imputato abbia commesso il reato stesso. la corte ha poi altresi'
statuito che la non perseguibilita' in sede penale dell' azione del
pubblico ufficiale, che si assume essersi fatto corrompere, non
esclude di per se' la configurabilita' del delitto di corruzione
"impropria" nei confronti del privato che abbia dato un illecito
contributo causale all' azione medesima. non si rinvengono precedenti
nei termini esatti della massima, che l' a. commenta positiva nella
sostanza, ma apodittica nella motivazione.
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| art. 152 c.p.p.
art. 318 c.p.
art. 321 c.p.
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| Ist. dir. penale - Univ. TO
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