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106490
IDG760900054
76.09.00054 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
boschi m.
nota a cass. sez. un. pen. 22 giugno 1974
Foro it., vol. 98, an. 100 (1975), fasc. 6, pt. 2, pag. 206-209
d6113
la detenzione preventiva e' giustificata dalla presunzione che la persona, accusata di un reato particolarmente grave e per il quale concorrono sufficienti indizi di colpevolezza, sia in condizioni di porre in pericolo quei beni a tutela dei quali la predetta detenzione e' disposta. per evitare il pericolo che questa travalichi i limiti di legittimita' costituzionale occorre che sia limitata nel tempo e sia disciplinata in maniera differenziata oltreche' in relazione ai vari tipi di reato anche alle varie fasi di procedimento. in materia le sezioni unite penali ribadiscono l' orientamento non rigoristico per il quale ai fini della determinazione dei termini massimi di custodia preventiva per la fase del giudizio occorre riferirsi alla pena edittale prevista per il reato ritenuto in sentenza, tenendo altresi' conto degli aumenti per le circostanze aggravanti, delle diminuzioni per quelle attenuanti e del compiuto giudizio di comparazione fra le circostanze.
art. 255 c.p.p. art. 272 c.p.p. art. 275 c.p.p. l. 1 luglio 1970, n. 406
Ist. dir. penale - Univ. TO



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